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STATUTO ASSOCIATIVO DELL’ASSOCIAZIONE GOVERNIAMO FOGGIA PDF Stampa E-mail


Parte I - PARTE GENERALE.

Articolo 1

DENOMINAZIONE.


È costituita l’ Associazione “ Governiamo Foggia”. Il simbolo della stessa è rappresentato da logo di forma circolare con contorno di colore blu diviso in due sezioni, separate da linea di colore blu, così composte: sezione superiore rappresentante il Municipio di Foggia stilizzato di colore blu, sfondo blu con luce bianca ed icona mano di colore bianco ad indicare il Municipio stesso; sezione inferiore riportante la denominazione della lista con la parola “GOVERNIAMO” di colore rosso e la parola “FOGGIA” di colore blu, sfondo bianco.

Articolo 2

SEDE.


L’Associazione ha sede in Foggia (FG) alla Via Tenente Iorio numero civico 19 C.A.P. 71121 e potrà istituire una o più sedi secondarie senza alcuna limitazione territoriale e senza necessità di modifica alcuna dello statuto; allo stesso modo potrà variare la sede di cui sopra.

Articolo 3

SCOPO.

L’Associazione si propone di svolgere attività, a livello locale e provinciale, di carattere politico, culturale, aggregativo, formativo, di impulso sociale per la prevenzione ed il recupero dei disagi giovanili, nonché di promozione e verifica della partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa, pubblica, sociale ed economica del territorio. La stessa non ha fini di lucro ed è indipendente da circoli di partito, movimenti politici e da altre associazioni dello stesso tipo.

Articolo 4

DURATA.

La durata dell’Associazione è illimitata si intenderà prorogata di anno in anno salvo, e fino a quando, l’assemblea degli associati non ne determinerà lo scioglimento e la conseguente cessazione.

Articolo 5

PATRIMONIO.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai contributi iniziali degli associati;
  • dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio, da indicare nel bilancio annuale come “Fondo contributi di ammissione” e “Fondo contributi straordinari associati”;
  • da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni di persone, imprese, società ed Enti, anche pubblici, da indicare nel bilancio annuale come “Fondo contributi di terzi”;
  • da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale in apposito “Fondo” in relazione alla provenienza dell’entrata.

Articolo 6

ASSOCIATI.

Gli associati si distinguono in:

  • associati fondatori
  • associati onorari
  • associati ordinari
  • associati junior

Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione e coloro che, trascorso un anno dalla loro iscrizione all’Associazione, dietro loro domanda, vengano ammessi a tale categoria dal consiglio direttivo che delibera all’unanimità.

Sono associati onorari le persone elette dall’assemblea dell’Associazione su proposta del consiglio direttivo per meriti particolari in riferimento agli scopi sociali.

Sono associati ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse dietro loro richiesta con delibera del consiglio direttivo.

Sono associati junior coloro che hanno un’età tra i 16 ed i 28 anni.

E’ vietata ogni discriminazione, nei confronti di tutti gli associati, sia per l’ammissione, che nel trattamento degli stessi durante la vita associativa, dettata da convinzioni religiose, politiche, handicap, età ed orientamento sessuale

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

  • per decesso;
  • per dimissioni (o recesso), da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno;
  • per decadenza, nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l’associato è stato ammesso;
  • per delibera di esclusione dell’assemblea.

Sono considerate cause di esclusione dell’associato:

  • l’indisciplina o l’indegnità da chiunque accertate, nonché comportamenti in contrasto con le finalità dell’associazione, con lo statuto, il regolamento e le decisioni validamente adottate dagli organi deliberativi.
  • la morosità nei pagamenti dei contributi associativi.

Viene considerato moroso l’associato che essendo stato invitato dal presidente per iscritto e per due volte consecutive a mettersi in regola con i pagamenti delle quote sociali, non vi abbia provveduto.

Articolo 7

CONTRIBUTI.

I contributi si distinguono in ordinari e straordinari.

Sono ordinari quelli fissati come contributo di iscrizione mensile; sono straordinari quelli fissati o richiesti “una tantum”.

I contributi ordinari sono fissati annualmente dal consiglio direttivo e sono dovuti, unitamente a quelli straordinari, dagli associati ordinari e fondatori.

Gli associati onorari non sono obbligati a nessun contributo.

I contributi ordinari sono dovuti mensilmente.

L’associato che cessa, per qualsiasi causa, di far parte dell’Associazione ha l’obbligo di versare i contributi ordinari e straordinari stabiliti per tutta la durata dell’anno  di esercizio sociale nel corso del quale è avvenuta la cessazione della qualità di associato.


Parte II - ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE E LORO FUNZIONI.

Articolo 8

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell’Associazione:

  • l’assemblea;
  • il consiglio direttivo;
  • il presidente;
  • il collegio sindacale.

Articolo 9

ASSEMBLEA.

L’assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, dal consiglio direttivo, mediante apposita e mail di avviso contenente la data, l’ora il luogo e l’ordine del giorno della riunione da inviare almeno sette giorni prima dell’adunanza.

In caso di urgenza, l’assemblea può essere convocata entro 24 ore mediante e mail.

L’assemblea è convocata per le deliberazioni di sua competenza ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno ed in tutti i casi previsti dall’art. 20 c.c. (l’assemblea deve essere convocata una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, dagli amministratori; deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e  in quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, può essere ordinata dal presidente del tribunale)

Articolo 10

DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA.

Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati che risultino ammessi dal consiglio direttivo almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato può rappresentare non più di due associati.

Articolo 11

DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA.

L’assemblea delibera:

  • sull’approvazione del bilancio e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell’avanzo o del disavanzo di gestione;
  • sull’ammissione degli associati onorari e sulla nomina degli associati fondatori;
  • sull’approvazione del regolamento interno e sulle relative modifiche;
  • sulla nomina dei componenti il consiglio direttivo;
  • ·      sulla nomina dei componenti del collegio sindacale;
  • su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

L’assemblea inoltre delibera:

  • sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
  • sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • sul trasferimento della sede sociale.

L’assemblea delibera osservando le modalità e con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c. (le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto; per modificare lo statuto e l’atto costitutivo, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati).

Articolo 12

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo oppure, in sua assenza dalla persona designata dall’assemblea stessa che nomina anche un segretario. Il presidente dell’assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all’assemblea. Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

L’Associazione è amministrata dal consiglio direttivo composto da sette membri, amministratori, di cui almeno sei devono essere associati fondatori. La nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero, spetta all’assemblea la quale può deliberare anche il rimborso delle spese. Gli amministratori durano in carica un anno e sono sempre rieleggibili.

Articolo 14

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il consiglio direttivo nomina, all’interno dei suoi membri, il presidente e qualora lo ritenga necessario anche un vicepresidente.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa:

  • uno o più membri, quelli rimasti in carica provvederanno a sostituirli con delibera approvata dal collegio sindacale. I membri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea;
  • almeno la metà dei componenti, si intende scaduto l’intero consiglio e deve convocarsi l’assemblea per la nomina di tutto il direttivo;
  • tutti i componenti, l’assemblea per la sostituzione deve essere convocata d’urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 15

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o, in sua assenza o impedimento dal vicepresidente, nella sede sociale o altrove, con e-mail indicante la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione, inviata almeno dieci giorni prima a ciascun componente ed ai membri effettivi del collegio sindacale.

In caso di urgenza, il presidente può convocare il consiglio con qualunque modalità comunque con preavviso di almeno 24 ore. In difetto di tali formalità e termini il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica e dei componenti effettivi del collegio sindacale. Il presidente, o chi per lui, in caso di impedimento o di assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del consiglio almeno una volta l’anno per redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo e quando ne sia fatta richiesta da uno o più consiglieri o da un componente effettivo del collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio direttivo. Il consiglio è presieduto dal presidente o dal vicepresidente, in mancanza dal membro più anziano.

I verbali delle riunioni, trascritti nell’apposito libro sociale a responsabilità del presidente del consiglio, sono letti seduta stante e sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Articolo 16

FACOLTÀ E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Al consiglio direttivo sono conferiti i più ampi ed illuminati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione essendo di competenza loro tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell’assemblea degli associati. Il consiglio direttivo dovrà, inoltre, predisporre il regolamento interno dell’Associazione e sottoporlo all’approvazione dell’assemblea degli associati entro un anno dalla costituzione dell’Associazione stessa.

Successivamente sarà compito del consiglio direttivo di predisporre tutte quelle modifiche al regolamento che reputerà opportune per il migliore funzionamento dell’Associazione e sottoporre le modifiche proposte all’approvazione dell’assemblea degli associati. Il consiglio direttivo provvederà:

  • alle nomine degli associati ordinari e straordinari e all’istituzione, all’occorrenza, di sedi secondarie e sedi operative senza alcuna limitazione territoriale impegnandosi a relazionare periodicamente l’assemblea degli associati, alla quale spetterà la ratifica dell’operato del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo, per il tramite del Presidente, ha pertanto la facoltà di procedere ad acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le Banche, l’Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato, di stipulare ed utilizzare aperture di credito e di finanziamento di ogni tipo, di consentire costituzioni, surroghe, postegrazioni, cancellazioni e rinunzie e restrizioni di ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie esonerando i Conservatori dei registri immobiliari, il Direttore del Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e di ogni altro Ente pubblico o privato ed i suoi funzionari da ogni responsabilità.

Il consiglio direttivo delibera altresì nelle azioni giudiziarie, su compromessi e transazioni; potrà nominare arbitri, amichevoli e compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, assegnando ad essi a corrispettivo delle prestazioni, compensi ed emolumenti in quei modi ed a quelle condizioni che reputerà di fissare.

Articolo 17

RAPPRESENTANZA.

La firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione sono devolute al presidente del consiglio direttivo. Nell’occorrenza di provvedimenti urgenti, nell’ambito dei poteri delegati o in caso di assenza o grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza spetta al vice presidente o ad altro componente del consiglio direttivo stesso, nei limiti del mandato ricevuto dal consiglio. Al presidente del consiglio altresì spetta la rappresentanza dell’Associazione  durante cerimonie, riunioni, convegni e quant’altro attiene alla vita di relazione della dell’Associazione.

Articolo 18

RESPONSABILITÀ.

Gli amministratori sono responsabili verso l’Associazione secondo le norme del mandato (1703 c. c. e ss)e  in base a quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 19

SEGRETARIO GENERALE.

Il consiglio direttivo dell’Associazione potrà nominare all’interno dei suoi membri un segretario generale con i poteri di ordinaria amministrazione fra i quali:

  • dirigere ed organizzare gli uffici dell’Associazione, con funzioni eminentemente operative e di supporto tecnico;
  • coordinare ed armonizzare l’operato dei diversi organi dell’Associazione;
  • controllare gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell’Associazione;
  • curare i rapporti dell’Associazione con gli uffici pubblici e privati.

Nell’ambito dei poteri delegati o in caso di assenza o grave impedimento del Presidente e del vice Presidente, al segretario generale potrà essere conferita la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione.

Articolo 20

COLLEGIO SINDACALE.

Il collegio sindacale, organo facoltativo, è composto da tre membri e da due supplenti; dura in carica un anno ed è  nominato dall’assemblea degli associati. Nomina al suo interno il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

L’ineleggibilità e la decadenza come anche il funzionamento dell’organo ed i diritti e doveri dei componenti del collegio sono regolati dalle vigenti disposizioni di legge.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto

alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto,

verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

Articolo 21

LIBRI SOCIALI, GESTIONE E BILANCIO DI ESERCIZIO.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 di ogni anno.

Il consiglio direttivo provvede entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo con il conto profitti e perdite, corredandolo di una relazione.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

  • dai contributi iniziali degli associati;
  • dai contributi ordinari degli associati;
  • dai contributi straordinari degli associati;
  • dai contributi e dalle sovvenzioni che l’Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli istituti pubblici sotto riserva di destinazione speciale imposta da tali sovvenzioni e contributi;
  • dai contributi ordinari dei terzi, quali ad esempio quelli erogati ai fini di contributi specifici per manifestazioni e simili;
  • dai contributi straordinari dei terzi;
  • da qualsiasi somma ricevuta sotto forma di liberalità, elargizione o donazione.

  Le uscite dell’Associazione sono costituite:

  • dalle uscite per la gestione annuale dell’esercizio;
  • dalle uscite straordinarie, quali ad esempio quelle destinate ad incremento dei capitali fissi e delle attrezzature.

Per quanto non esplicitamente indicato in materia di contabilità e di libri obbligatori si fa riferimento a quanto previsto dalla legge.

Articolo 22

SCIOGLIMENTO.

Sono considerate cause di scioglimento dell’Associazione, oltre che quelle previste dal Codice Civile, anche:

la riduzione del numero degli associati a meno di dieci;

la delibera assembleare di scioglimento.

Nel caso di scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, l’assemblea degli associati:

determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;

nomina fino a tre liquidatori anche fra i non associati, fissandone i poteri.


Articolo 23

SITO INTERNET

L’associazione è proprietaria del portale governiamofoggia.it e detiene su di esso, in via esclusiva e riservata, tutti i diritti


Articolo 24

NORME FINALI.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme previste dalla legge in materia.

 

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